Linee guida per le segnalazioni di illeciti
La legge Whistleblowing
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è entrato in vigore il 30 marzo 2023.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, apposite “linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
I canali di segnalazione interna, per essere conformi alle disposizioni normative contenute nell’art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023, devono garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Cosa bisogna indicare nelle segnalazioni di whistleblowing?
Per garantire una comprensione accurata degli eventi o comportamenti segnalati, è fondamentale fornire dettagli specifici nella segnalazione.
Se conosciuti, è importante indicare il momento e il luogo in cui si è verificato l’evento, una descrizione dettagliata dell’accaduto, le informazioni personali o altri dettagli che possano aiutare a identificare la persona coinvolta nell’evento segnalato. Inoltre, allegare documenti che possano confermare la veridicità della segnalazione è utile, così come identificare persone che possono contribuire a fornire ulteriori dettagli sull’evento.
Punti chiave che deve includere la segnalazione
- Le informazioni personali del segnalante. Per rientrare nella categoria di segnalazione di whistleblowing, è necessario fornire i dati identificativi come nome e cognome. Tuttavia, se il segnalante desidera rimanere anonimo, la segnalazione verrà presa in considerazione solo se è dettagliata, ricca di informazioni specifiche e può dimostrare fatti e situazioni in modo adeguato, collegandoli a contesti specifici.
- Identificazione degli autori del comportamento segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti, anche se esterni all’organizzazione.
- Una chiara, completa e dettagliata descrizione degli eventi segnalati, basata su fatti direttamente osservati dal segnalante e non su informazioni fornite da terzi.
- Se conosciute, specificare le modalità, le circostanze temporali e geografiche degli eventi segnalati, indicando se l’attività è ancora in corso.
- Identificazione di altri potenziali testimoni o persone che possono fornire informazioni utili sui fatti segnalati.
- Ogni altra informazione, osservazione o commento che possa essere rilevante per comprendere meglio gli eventi segnalati.
Fonte: ANAC – D.Lgs n. 24/2023